Disposizioni in materia di propaganda elettorale
Disposizioni in materia di propaganda elettorale
Con l’occasione della pubblicazione, da parte del Ministero dell’interno, della circolare n. 33 del 23 aprile 2025, si riportano di seguito le indicazioni in materia di propaganda elettorale;
(ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 8 giugno 2025.)
1) PRESENTAZIONE DOMANDE PER AFFISSIONE DI STAMPATI, MANIFESTI, ECC. DA PARTE DI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO O DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM
L’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27dicembre2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 52 della legge 25maggio 1970, n. 352, alla propaganda relattva allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della citata legge n. 212/1956, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori di ciascun referendum che intendano affiggere stampati, giornali, murali o altri e manifesti di propaganda per i referendum in oggetto devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 5 maggio 2025.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta
elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.
2) DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA DIRETTA
La Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 6 e venerdì 9 maggio 2025.
3) DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE, GLI UFFICI PROVINCIALI E L’UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM, NONCHÉ PRESSO L’UFFICIO CENTRALE E GLI UFFICI DECENTRATI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E I SEGGI IVI ISTITUITI
L’indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum sarà utile, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell’Ufficio provinciale e dell’Ufficio centrale per il referendum nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e dell’art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, alle operazioni presso l’Ufficio centrale e gli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero (Corti d’appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell’ambito della circoscrizione Estero. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale per il referendum o presso l’Ufficio centrale e gli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore del referendum o dell’organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.