Come si vota

Le regole anti-Covid per il voto
Ma come si vota ai tempi del Covid? La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha diramato una circolare contenente tutte le indicazioni in merito all’applicazione delle misure precauzionali per evitare la diffusione del Coronavirus, garantendo la partecipazione attiva anche agli elettori positivi al Covid-19, in quarantena ospedaliera o domiciliare, e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Mascherina
In ogni seggio presente nel territorio italiano è obbligatorio l’uso della mascherina (qui trovate le nuove linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). L’uso della mascherina va quindi ad aggiungersi alla tessera elettorale e al documento di identità tra gli oggetti obbligatori da esibire al seggio per avere diritto di voto.

La mascherina dovrà essere tolta solo al momento dell’identificazione dell’elettore da parte degli scrutatori, rispettando una distanza di almeno 2 metri. I guanti, invece, non sono obbligatori.

Accessi contingentati
L’accesso ai seggi sarà contingentato al fine di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento sociale, e saranno previsti percorsi chiaramente segnalati e distinti per garantire ingressi e uscite separati.

Dispenser e gel
All’ingresso del seggio verranno posizionati dei dispenser con gel igienizzante. Un altro dispenser sarà posizionato all’interno dell’aula dove avverrà il voto, con l’obbligo di igienizzare le mani prima di ricevere la matita e la scheda.

Scheda elettorale
Gli elettori, dopo essere entrati nella cabina elettorale, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, devono provvedere a inserirle personalmente nella corrispondente urna.

Nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) vige per gli elettori l’obbligo di consegnare la scheda votata, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda e a collocarla poi nell’urna. In quest’ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) deve obbligatoriamente indossare i guanti.

Il voto per chi è ricoverato in un ospedale Covid
Presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, dove siano ospitati reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni elettorali con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate.

Qualora venga accertata l’impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del Comune.

Il voto per chi è in trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario
Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

Gli elettori positivi al Covid sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle elezioni regionali se sono elettori della Regione in cui sono domiciliati, facendo pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione (cioè tra il 10 e il 15 settembre):

una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo
oppure un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.
Lo scrutinio delle schede relative al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, nei Comuni in cui vi sia coincidenza con l’eventuale ballottaggio relativo ad elezioni regionali, avrà luogo, a seguire, immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio delle elezioni regionali.